Negli incidenti cautelari esecutivi ex art. 615, co. 2, c.p.c. basati sulla asserità usurarietà del mutuo fondiario posto a fondamento dell’azione esecutiva, a fini sospensivi non è sufficiente dimostrare la natura usuraria del negozio, dovendo essere esaminato in concreto il profilo della (in)esigibilità del credito portato dal mutuo azionato.
A seguito di Cass., SS.UU., 18/09/2020, n. 19597, in materia, la debenza degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, l’onere probatorio gravante sul mutuatario al fine di dimostrare l’inesistenza del titolo esecutivo (per difetto di una situazione debitoria in capo a sè al momento della notifica del precetto) risulta “quantitativamente” più gravoso: per conseguire la sospensione della procedura per inesigibilità del credito, il ricorrente che invoca la natura usuraria del negozio (e sul quale incombe anche l’onere di allegare il tasso-soglia applicabile al mutuo sulla base delle indicazioni fornite in motivazione dalle SS.UU.) non può (più) limitarsi a considerare la sola sorte capitale, ma deve dimostrare l’idoneità delle somme versate a coprire la debitoria maturata, alla data di notifica dell’intimazione, non solo per il capitale scaduto, ma anche per gli interessi corrispettivi (lecitamente pattuiti).
OPPOSIZIONI ALL’ESECUZIONE IN MATERIA DI USURA: RICADUTE APPLICATIVE DI CASS., SS.UU., 18/09/2020, N. 19597
Giurisprudenza di Merito
Tribunale, Bari, 4 dicembre 2020 – pres. Ruffino, est. Cutolo