Va esclusa l’applicazione dell’art. 164 disp.att. c.p.c. alle espropriazioni presso terzi e ciò sia perché il testo della norma si riferisce alla “liquidazione del bene” e al “valore di realizzo”, concetti incompatibili con l’espropriazione presso terzi avente ad oggetto, nella specie, dei crediti, sia perché detta disposizione appare confliggere con l’art. 553 c.p.c. che impone al Giudice dell’esecuzione di procedere all’assegnazione di quanto è stato oggetto di dichiarazione positiva da parte del terzo pignorato, anche se l’importo del credito è modesto e anche se, trattandosi di crediti futuri, il realizzo è incerto nel tempo e nel quantum (dipendendo, evidentemente, nel caso di specie dalla durata della vita del debitore).
Tribunale, Catania, 24 settembre 2020 – est. Messina