Anche per il tribunale di rovigo la sospensione dell’espropriazione della “prima casa” è costituzione

Il Tribunale di Barcellona P.G. ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità dell’art. 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui termine d’efficacia, dapprima esteso al 31 dicembre 2020, è stato di recente prolungato al 30 giugno 2021 (decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, c.d. “milleproroghe 2021”). La norma prevede la sospensione di “ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 del c.p.c. che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.

Osserva il Tribunale che si deve “escludere che l’art. 54-ter abbia limitato il diritto del creditore di agire in executivis per la tutela della salute individuale e pubblica, ovvero per tutelare le esigenze abitative dei debitori”. La disposizione, anziché essere posta a presidio di interessi collettivi o individuali di rango primario, si piega a logiche assistenzialiste, come si ricava anche dal fatto che “non opera alcuna distinzione tra pignoramenti anteriori e successivi allo stato di emergenza, […] con la conseguenza che la sospensione è totalmente sganciata dall’accertamento di una qualunque correlazione tra la pandemia e l’espropriazione.”

Del resto, la norma non consente al Giudice neppure di verificare le condizioni soggettive del creditore e del debitore, dovendo la sospensione applicarsi a prescindere dalle esigenze del primo e della capacità reddituale del secondo.

In conclusione, a parere del Tribunale, “l’intervento normativo colpisce indistintamente tutti i creditori, a prescindere dalla relativa fascia di reddito, e dunque finanche coloro che magari l’abitazione principale neanche se la possono permettere e che per i quali il mancato (o anche solo ritardato) recupero coattivo del credito possa essere fonte di pregiudizi non meno rilevanti rispetto a quello subito dall’esecutato che con il suo inadempimento ha provocato l’altrui legittima richiesta di tutela esecutiva al potere statuale”.

Per tali ragioni, è stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della previsione in commento, per contrasto con gli artt. 3, comma 2, 24, comma 1, 47, comma 2, 111, comma 2, e 117, comma 2, Cost.

Share the Post:

Articoli