La confisca penale prevale sull’espropriazione forzata civile solamente nei casi regolati dal d.lgs. 159 del 2011 o di ipotesi che ad esso esplicitamente rinviano (come l’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.). In tal caso i terzi di buona fede potranno ottenere tutela delle loro ragioni solo nell’ambito del procedimento di prevenzione o di esecuzione penale.
Nelle restanti ipotesi, i rapporti tra le varie tipologie di confisca (diverse da quelle del d.lgs. 159/11 o ad esse espressamente equiparate) e le procedure esecutive civili sono regolati dal principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri.
Consegue che, ai sensi dell’art. 2915 cod. civ., l’opponibilità del vincolo penale al terzo aggiudicatario dipende dall’anteriorità della trascrizione del sequestro, ai sensi dell’art. 104 disp. att. cod. proc. pen., rispetto al pignoramento immobiliare. Se la trascrizione del sequestro è successiva, il bene deve ritenersi acquisito dal terzo pleno iure, con conseguente impossibilità della posteriore confisca.
Cassazione civile, 10 dicembre 2020, n. 28242 – pres. Vivaldi, est. De Stefano
RIFERIMENTI NORMATIVI
- d.lgs. 159 / 2011
- c.c. art. 2915