L’estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia del creditore procedente – se non vi sono altri creditori in grado di fare impulso alla procedura – prima ancora dell’adozione, da parte del G.E., del provvedimento dichiarativo dell’estinzione.
Laddove l’estinzione consegua all’accoglimento del reclamo proposto ex art. 630 c.p.c., per effetto del suddetto principio, sono illegittimi gli atti esecutivi compiuti medio tempore, ivi incluso il decreto di trasferimento.
Le norme degli artt. 2929 c.c. e 187-bis d.a. c.p.c. tutelano l’acquisto dell’aggiudicatario quando la vendita si sia svolta in modo legittimo e sia sopravvenuto un fattore esogeno ad essa (caducazione del titolo, rinuncia del creditore) che precluda la prosecuzione della procedura, ma non anche quando, per effetto di una rinuncia, la vendita abbia avuto luogo in seno ad un processo già estinto.
Giurisprudenza di Merito
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE – VENDITA – DECRETO DI TRASFERIMENTO
Tribunale, Nocera Inferiore, 3 gennaio 2022 – est. Velleca
RIFERIMENTI NORMATIVI
c.p.c. art. 629
c.p.c. art. 630