Il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) non comporta la radicale invalidità del mutuo e la sua inefficacia ab origine, ma, piuttosto, la disapplicazione della speciale disciplina di privilegio del creditore fondiario e, quindi, la conservazione del contratto quale mutuo ipotecario ordinario.
Tribunale, Torre Annunziata, 10 febbraio 2021